Capo IV

Art. 15

Valutazione della sicurezza

In vigore dal 12 mag 2011
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. — Valutazione della sicurezza | Portale Normativo