Capo III
Art. 10
Avvertenze
In vigore dal 12 mag 2011
1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all', comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-10