Capo II
Art. 8
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 12 mag 2011
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-8