Capo II

Art. 7

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

In vigore dal 12 mag 2011
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all', quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. — Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori | Portale Normativo