Capo IV
Art. 16
Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 12 mag 2011
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti prescritti dall' e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all', congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-16