Capo VI

Art. 30

Controlli

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. 2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato. 3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 4. L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all', ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 6. L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale. 7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. 8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-30

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Art. 30 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. — Controlli | Portale Normativo