Capo VI
Art. 34
Norme transitorie e finali
In vigore dal 12 mag 2011
1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell' e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all', con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all', ad esclusione dei requisiti già accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-34