Art. 96

Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. L'articolo 182 del Codice è sostituito dal seguente: "Art. 182 (Ricorso) 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".
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Art. 96 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo