Art. 91
Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 176 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelle des Marques Internationales.".
2. All'articolo 176, comma 2, alinea, del Codice, le parole: "deve contenere a pena di inammissibilità" sono sostituite dalle seguenti: "è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità".
3. All'articolo 176, comma 5, del Codice, le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-91