Art. 92

Modifiche all 'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 178 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.". 2. All'articolo 178 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.". 3. All'articolo 178, comma 4, del Codice, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
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Art. 92 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all 'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo