Art. 100
Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
" f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-100