Art. 98

Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea è sostituito dal seguente: " 2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:". 2. All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la parola: "nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o". 3. All'articolo 185, comma 3, del Codice, le parole: "raccolti in registri" sono sostituite dalle seguenti: "riuniti in apposite raccolte." Ed infine è aggiunto il seguente periodo: "Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.".
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Art. 98 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo