Art. 99

Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 186 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.". 2. All'articolo 186, comma 3, del Codice, dopo le parole: "descrizioni" sono inserite le seguenti: ", delle rivendicazioni". 3. All'articolo 186, comma 8, del Codice, le parole: "e le trascrizioni avvenute," sono sostituite dalle seguenti: "le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,". 4. All'articolo 186, comma 9, del Codice, dopo le parole: "Il Bollettino" sono inserite le seguenti: "è reso disponibile in forma telematica e".
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Art. 99 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo