Art. 99
99 / 130Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 186 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.".
2. All'articolo 186, comma 3, del Codice, dopo le parole: "descrizioni" sono inserite le seguenti: ", delle rivendicazioni".
3. All'articolo 186, comma 8, del Codice, le parole: "e le trascrizioni avvenute," sono sostituite dalle seguenti: "le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,".
4. All'articolo 186, comma 9, del Codice, dopo le parole: "Il Bollettino" sono inserite le seguenti: "è reso disponibile in forma telematica e".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-99