Art. 103

Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta".
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Art. 103 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo