Art. 106

Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse.
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Art. 106 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo