Art. 106

Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-106

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