Art. 109

Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1 All'articolo 198, comma 1, del Codice, dopo le parole: "o di topografia" sono inserite le seguenti: ", qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese". 2. All'articolo 198, comma 1, del Codice, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.". 3. All'articolo 198, comma 3, del Codice, le parole: "del servizio militare brevetti" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio brevetti e proprietà intellettuale". 4. L'articolo 198, comma 4, del Codice, è sostituito dal seguente: " 4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.". 5. All'articolo 198, comma 22, del Codice, la parola: "invenzione" è sostituita dalle seguenti: "invenzione, modello o topografia".
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Art. 109 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo