Art. 113
Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 204, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
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