Art. 113

Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 204, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
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Art. 113 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo