Art. 118

Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-118

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 118 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo