Art. 118
118 / 130Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.".
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