Art. 113 · Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 113

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Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 204, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-113