Art. 108
Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 197 del Codice il comma l è abrogato.
2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-108