Art. 108 · Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 108

108 / 130

Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 197 del Codice il comma l è abrogato. 2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 è sostituito dal seguente: " 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-108