Art. 103 · Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 103

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Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta".
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