Art. 96
96 / 130Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. L'articolo 182 del Codice è sostituito dal seguente:
"Art. 182
(Ricorso)
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-96