Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo VI
Art. 81
Perenzione
In vigore dal 16 set 2010
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all', comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-81