Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo VI
Art. 83
Effetti della perenzione
In vigore dal 16 set 2010
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-83