Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VI

Art. 83

Effetti della perenzione

In vigore dal 16 set 2010
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
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Art. 83 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Effetti della perenzione | Portale Normativo