Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VI

Art. 83

Effetti della perenzione

In vigore dal 16 set 2010
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-83

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