Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VI

Art. 85

Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità

In vigore dal 18 set 2012
1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all' possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. 2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. 4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell', comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. 6. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. 7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appello. 8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all', comma 3. 9. L'estinzione e l'improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-85

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Art. 85 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità | Portale Normativo