Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo IX
Art. 90
Pubblicità della sentenza
In vigore dal 16 set 2010
1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all' del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-90