Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IX

Art. 88

Contenuto della sentenza

In vigore dal 16 set 2010
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <Repubblica italiana>. 2. Essa deve contenere: a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata; b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa; g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata; h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 3. Si applica l', comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
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Art. 88 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Contenuto della sentenza | Portale Normativo