Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo IX
Art. 88
Contenuto della sentenza
In vigore dal 16 set 2010
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <Repubblica italiana>.
2. Essa deve contenere:
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
3. Si applica l', comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-88