Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo I

Art. 95

Parti del giudizio di impugnazione

In vigore dal 8 dic 2011
1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire. 2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall' ad almeno una delle parti interessate a contraddire. 3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione. 4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice. 5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa. 6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-95

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Art. 95 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Parti del giudizio di impugnazione | Portale Normativo