Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo II

Art. 23

Difesa personale delle parti

In vigore dal 20 apr 2013
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-23

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Art. 23 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Difesa personale delle parti | Portale Normativo