Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo VI
Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione
In vigore dal 8 dic 2011
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione...
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell' del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-20