Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. I

Art. 51

Intervento per ordine del giudice

In vigore dal 16 set 2010
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all', comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'. Si applica l', comma 3, terzo periodo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-51

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Art. 51 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Intervento per ordine del giudice | Portale Normativo