Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. II

Art. 52

Termini e forme speciali di notificazione

In vigore dal 16 set 2010
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori. 2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo. 5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-52

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Art. 52 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Termini e forme speciali di notificazione | Portale Normativo