Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
In vigore dal 16 set 2010
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all', il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all', non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui , comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l', commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-47