Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. I

Art. 50

Intervento volontario in causa

In vigore dal 16 set 2010
1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell', comma 1, lettera d). 2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all', comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 50 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Intervento volontario in causa | Portale Normativo