Art. 50 · Intervento volontario in causa
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. I

Art. 50

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Intervento volontario in causa

In vigore dal 16 set 2010
1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell', comma 1, lettera d). 2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all', comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-50