Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 53
Abbreviazione dei termini
In vigore dal 16 set 2010
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-53