Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. II

Art. 53

Abbreviazione dei termini

In vigore dal 16 set 2010
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. 2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-53

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Art. 53 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Abbreviazione dei termini | Portale Normativo