Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 53
53 / 165Abbreviazione dei termini
In vigore dal 16 set 2010
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-53