Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo II

Art. 58

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

In vigore dal 16 set 2010
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. 2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-58

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Art. 58 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta | Portale Normativo