Art. 58 · Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo II

Art. 58

58 / 165

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

In vigore dal 16 set 2010
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. 2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-58