Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo II

Art. 57

Spese del procedimento cautelare

In vigore dal 8 dic 2011
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 57 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Spese del procedimento cautelare | Portale Normativo