Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo II
Art. 57
57 / 165Spese del procedimento cautelare
In vigore dal 8 dic 2011
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-57