Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo II

Art. 59

Esecuzione delle misure cautelari

In vigore dal 16 set 2010
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-59

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Art. 59 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Esecuzione delle misure cautelari | Portale Normativo