Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo II
Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari
In vigore dal 16 set 2010
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-59