Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 43
Motivi aggiunti
In vigore dal 16 set 2010
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purchè connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-43