Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo ICapo ISez. I

Art. 43

Motivi aggiunti

In vigore dal 16 set 2010
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purchè connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini. 2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-43

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Art. 43 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Motivi aggiunti | Portale Normativo