Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I

Art. 70

Riunione dei ricorsi

In vigore dal 16 set 2010
1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-70

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