Art. 70 · Riunione dei ricorsi
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 70

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Riunione dei ricorsi

In vigore dal 16 set 2010
1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
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