Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 72

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

In vigore dal 16 set 2010
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione. 2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-72

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Art. 72 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione | Portale Normativo