Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 71
Fissazione dell'udienza
In vigore dal 16 set 2010
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all', comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione nè la decisione del ricorso, anche ai sensi degli , salvo che nel termine di cui all', comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso , comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-71